Aggiudicazione definitiva

Gara #1

Procedura telematica aperta per l’appalto del servizio di supporto agli uffici comunali per la gestione, accertamento e liquidazione delle entrate tributarie del Comune. – Anni 4. 
 
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Informazioni appalto

05/11/2020
Aperta
Servizi
€ 144.000,00

Categorie merceologiche

66 - Servizi finanziari e assicurativi

Lotti

Aggiudicazione definitiva
1
8469385599
Qualità prezzo
Procedura telematica aperta per l’appalto del servizio di supporto agli uffici comunali per la gestione, accertamento e liquidazione delle entrate tributarie del Comune. – Anni 4. 
 
Appalto del servizio di supporto agli uffici comunali per la gestione, accertamento e liquidazione delle entrate tributarie del Comune. – Anni 4, come specificato nel capitolato. 
 
€ 144.000,00
€ 0,00
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Seggio di gara

Del. G.C. n. 72
19/06/2020
Cognome Nome Ruolo
RAG. DE BLASI DAMIANO R.U.P.

Commissione valutatrice

616
02/12/2020
Cognome Nome Ruolo
dott. Chilla Donato Presidente
dott. Boellis Emanuele Componente esperto
dott.ssa Rocca Annunziata Fiorella Componente esperto

Scadenze

19/11/2020 09:06
25/11/2020 13:00
26/11/2020 10:00

Allegati

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25/01/2024 18:46
63.80 kB

Chiarimenti

12/11/2020 15:01
Quesito #1
In riferimento alla procedura in oggetto, al fine di una corretta valutazione tecnica ed economica, si richiede di conoscere qual’è software attualmente in uso presso l’ufficio tributi per l’espletamento del servizio posto a gara.

 
13/11/2020 11:14
Risposta

Il software utilizzato dal Comune per il servizio attualmente è: CIVILIA NEXT, gestito dalla PARSEC 3.26

12/11/2020 14:58
Quesito #2
La legge 11 settembre 2020, n. 120 ha convertito in legge con modificazioni il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale. La norma reca tral’altro numerosi correttivi, sia di carattere transitorio che definitivo, al Codice dei Contratti d.lgs. n. 50/2016. In particolare l’art. 1 comma 4 ha cancellato l'obbligo della garanzia provvisoria del 2% per gli appalti sottosoglia (per i servizi € 214.000,00) salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che giustifichino tale richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato. Orbene non si rileva, negli atti di gara, una specifica motivazione che giustifichi la non applicazione della norma in questione. Pertanto si chiede di confermare la non applicazione della prestazione della garanzia provvisoria per la presente procedura.


 
14/11/2020 09:10
Risposta
L’art. 1 – comma 4 - della legge 120/2020, stabilisce che le stazioni appaltanti, inoltre, in base al comma 4 dell’art. 1 possono non richiedere la garanzia provvisorie ex art. 93 del Codice e, qualora scelgano di richiederla, la stessa è dimezzata nel valore definito (es. se 2% “standard”, la cauzione da corrispondere è pari all’1% del valore dell’appalto).

Il punto 10 del disciplinare di gara stabilisce la presentazione della cauzione provvisoria nella misura dell’1% dell’importo dell’appalto, pari ad €. 1.440;

Nello stesso punto 10), è specificato che l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice, tra le altre per tutte le P.M.I. (da €. 1.440 ad €. 720,00).
 
La stazione appaltante nel richiedere la cauzione provvisoria in tale misura, ha tenuto presente il disposto dell’art. 1 – comma 4 - della legge 120/2020, considerando che la “tipologia e specificità della procedura” sono evincibili dal tipo delle particolari prestazioni richieste come riportate nel capitolato d’appalto, richiamato negli atti di gara.

Si conferma, quindi, la necessità di presentare la cauzione provvisoria così come richiesta negli atti di gara.

Ad integrazione di quanto sopra riportato, si fa presente, comunque, che  l’art. 1 – comma 4 - della legge 11.9.2020,n. 120, stabilisce che, “per le modalità di affidamento di cui al presente articolo ( art.1 ) la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie, ecc.”
Le modalità di affidamento di cui al citato art. 1 richiamate, come definite al comma 2 dello stesso articolo, si riferiscono esclusivamente agli affidamenti diretti e alle procedure negoziate, pertanto, il suddetto comma 4 del citatp art.1, trova applicazione solo per tali modalità di affidamento (diretto e negoziata) o non per le procedure ordinarie aperte per le quali deve essere richiesta la cauzione provvisoria di cui all’art.93 del codice, come chiarito con il parere del  M.I.T.  n. 735 del 24/09/2020.
Pertanto la facoltà di non richiedere la garanzia provvisoria si applica soltanto laddove siano utilizzate le procedure previste al comma 2 (affidamento diretto e procedura negoziata)

Comunque, la stazione appaltante, pur trattandosi di procedura aperta,  ha inteso tenere conto del disposto  dell’art. 1 – comma 4 - della legge 120/2020 e, ai sensi dell’art. 93, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), ha ridotto l'importo della cauzione fino all'1%.


 
16/11/2020 16:21
Quesito #3
In riferimento alla procedura in oggetto, si chiede conferma che sia previsto solo un importo fisso, soggetto a ribasso, posto a base di gara e non anche un importo percentuale ad aggio.
Cordiali saluti
18/11/2020 08:26
Risposta
Non vi sono corrispettivi ad aggio ma solo un importo fisso stabilito negli atti di gara e soggetto a ribasso.
18/11/2020 16:05
Quesito #4
Nella procedura di gara è richiesto che nella “Busta A” punto 4) sia presentata prova dell’avvenuto versamento del contributo a favore dell’ANAC, ma essendo l’appalto inferiore ad Euro 150.000,00 il contributo non e’ dovuto, anche in considerazione del decreto legge per COVID19. Cio’ e anche evidenziato nello stesso disciplinare.
Si precisa che tale contributo non viene neanche elaborato dall’ANAC proprio per quanto disciplinato causa pandemia. 
Non potendo inserire quindi alcun contributo si chiedono chiarimenti in merito
 
19/11/2020 21:17
Risposta
Al punto 11)  del disciplinare di gara pubblicato PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC (NON DOVUTO) è chiaramente riportato:
“Essendo l’appalto inferiore ad €. 150.000,00, non è dovuto il contributo a favore dell'Autorità nazionale anticorruzione, anche ai sensi dell’art. 65 del d.l. n. 34 del 19.5.2020, giusta comunicato del Presidente dell’Autorità del 20 maggio 2020”
18/11/2020 16:22
Quesito #5
Nella procedura di gara, nel disciplinare, al punto “recapito della stazione stazione appaltante”  viene indicato che il DGUE, dichiearaizone offerta, eccc… ed in particolare “la dichiarazione di presa visione” potranno essere redatti sui modelli predisposti e messi a disposizone all’indirizzo internet dell’Ente.
Ma tale modello di “dichiarazione di presa visione” non e’ presente tra i documenti forniti.
Si chiede se a tale fine può intendersi valido quanto riportato nel modulo integrativo del Dgue o fare dichiarazione a parte.
Si porgono distinti saluti
 
19/11/2020 21:26
Risposta
Nel modello pubblicato insieme agli atti di gara  “MODULO FAC SIMILE DICHIARAZIONI  INTEGRATIVE DEL DGUE” , tra le altre dichiarazioni da rendere, sono comprese:  
-di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute in tutta la documentazione di gara compreso il capitolato speciale d'appalto; nonchè di aver preso visione dello stato dei luoghi;
-di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata
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